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MARTEDI' 25 FEBBRAIO ORE 19, MARCELLO VENEZIANI A UDINE

SU CHE LINEE POLITICO PROGRAMMATICHE SI CONFRONTERANNO GLI ISCRITTI AL CONGRESSO UDINESE DI FDI?

ALERT: FUORI TEMPI MASSIMI - Aleggia un certo malumore fra gli iscritti udinesi di Fratelli di Italia, in particolar modo fra quanti conoscono meglio il regolamento. Ad oggi, nessun iscritto ha ufficialmente ricevuto comunicazione dei nomi ufficiali candidati alla segreteria cittadina e tanto meno una sola parola sulle linee politico-programmatiche che presenteranno i vari candidati coordinatori. Insomma, oltre al simbolo del partito, non si sa nulla di un partito che aspira a guidare un'intera coalizione.

Art. 1
(Indizione dei congressi comunali)

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi comunali, nonché quelli delle unità territoriali in cui sono ripartite le città metropolitane che, agli effetti di questo regolamento, sono equiparate a congressi comunali, indetti ai sensi dell’articolo 20 dello statuto di Fratelli d’Italia.
2. Il congresso comunale elegge il coordinatore comunale e la parte eventuale elettiva del coordinamento comunale.
3. I congressi dovranno essere convocati entro il 31 gennaio 2025 e svolgersi il prima possibile, salvo deroghe autorizzate.
4. Le modalità e i tempi dello svolgimento dei congressi sono normate dal presente regolamento.
5. Il numero di componenti dei coordinamenti comunali compreso il coordinatore è fissato nelle seguenti fasce:
A. per i circoli fino a 20 iscritti, 1 eletto (il coordinatore);
B. nei circoli da 21 a 100 iscritti, 7 componenti di cui 5 eletti compreso il coordinatore (una preferenza);
C. nei circoli da 101 fino a 250 iscritti, 11 componenti di cui 7 eletti compreso il coordinatore (2 preferenze di genere differente);
D. nei circoli con più di 250 iscritti, 15 componenti di cui 10 eletti compreso il coordinatore (3 preferenze di cui almeno la terza di genere differente).
6. Entro il 10 novembre i presidenti provinciali devono proporre, ai sensi dell’articolo 18 dello statuto, l’assetto territoriale con gli eventuali eccezionali e motivati accorpamenti di comuni nei quali non si sia costituito il circolo per mancanza di iscritti necessari o per mancanza di richiesta di costituzione del circolo da parte degli stessi iscritti. Tale proposta va inviata al Dipartimento Organizzazione e, per conoscenza, alla Segreteria Generale dei Congressi ed
al coordinatore regionale, attraverso le caselle di posta elettronica ufficiali. Obiettivo di ogni presidente provinciale dovrà essere quello di garantire una presenza di iscritti adeguata in ogni comune.

Art. 2
(Elettorato attivo e passivo)
1. Hanno diritto di esercitare l’elettorato attivo in sede congressuale gli associati all’organizzazione Fratelli d’Italia in regola con l’iscrizione alla data del 12 ottobre 2024. Gli iscritti del 2023 possono rinnovare la propria iscrizione fino al 30 ottobre 2024.
2. I nuovi iscritti saranno obbligatoriamente iscritti nel comune di residenza salvo che per effettive e comprovate ragioni istituzionali, di studio o di lavoro su richiesta dell’iscritto.
3. Gli iscritti che rinnovano l’adesione saranno obbligatoriamente confermati nel comune di iscrizione del tesseramento 2023 salvo richiesta di spostamento da parte dell’iscritto esclusivamente verso il comune di residenza. Per coloro che erano iscritti nel generico “circolo territoriale”
provinciale si applica il comma 2.
4. Nei territori in cui non esistevano circoli costituiti l’elettorato passivo coincide con l’elettorato attivo. Nei territori in cui è già presente un circolo può candidarsi a coordinatore solo chi era già regolarmente iscritto nel 2023.
Eventuali eccezioni straordinarie e motivate saranno inoltrate dal presidente provinciale alla Segreteria Generale dei Congressi che deciderà senza possibilità di appello. La decisione della Segreteria Generale dei Congressi
dovrà essere formalizzata entro la data di presentazione delle candidature.

Art. 3
(Organizzazione dei congressi)
1. I congressi dei comuni capoluogo di provincia e quelli superiori a 50.000 abitanti saranno convocati e organizzati dalle Segreterie Regionali dei Congressi, già istituite, sentita la Segreteria Generale dei Congressi.
2. I congressi dei comuni inferiori ai 50.000 abitanti non capoluogo di provincia saranno convocati e organizzati dai coordinamenti provinciali. Tali decisioni dei coordinamenti provinciali dovranno essere prese con la
maggioranza qualificata dei 2\3 degli aventi diritto. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta si procede come da comma 1.
3. Laddove ci sia inadempienza nella convocazione la Segreteria Generale dei Congressi può provvedere di imperio alla convocazione e organizzazione del congresso, inviando nota sull'inadempienza riscontrata al dipartimento
organizzazione che provvederà ad una eventuale valutazione.
4. Per ogni congresso comunale dovranno essere assicurate:
A. la massima e tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature stabiliti dal regolamento, anche attraverso il sito internet della federazione provinciale o i canali social;
B. la diffusione delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di coordinatore;
C. le indicazioni sulle modalità di voto;
D. il libero accesso al luogo del congresso;
E. un presidente scevro da condizionamenti territoriali.
4. La Segreteria Regionale dei Congressi stabilisce il calendario delle date di svolgimento dei congressi di propria competenza e lo invia almeno 15 giorni prima dello svolgimento del congresso alla Segreteria Generale dei Congressi che provvederà ad eventuali osservazioni e modifiche entro 7
giorni.
Il coordinamento provinciale stabilisce, con le modalità del comma 2, il calendario delle date di svolgimento dei congressi di propria competenza e lo invia almeno 15 giorni prima dello svolgimento del congresso alla Segreteria Regionale dei Congressi e per conoscenza al Dipartimento Organizzazione.
La Segreteria Regionale dei Congressi può proporre alla Segreteria Generale dei Congressi eventuali osservazioni e modifiche entro 7 giorni. Le decisioni della Segreteria Generale dei Congressi saranno inappellabili.

Art. 4
(Presentazione delle candidature)
1. Le candidature a coordinatore comunale devono essere inviate al presidente provinciale almeno 7 giorni prima dello svolgimento del congresso attraverso la casella di posta elettronica del Partito (nomeprovincia@fratelli- italia.it) messa a disposizione dal Dipartimento Organizzazione.
E’ compito del presidente provinciale inoltrare immediatamente le candidature ricevute di cui all’articolo 3 comma 1 (comuni capoluogo di provincia e quelli superiori a 50.000 abitanti).
1-bis. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 1, chi organizza i congressi, come previsto all’articolo 3 commi 1 e 2, previa massima diffusione nei confronti degli iscritti, può stabilire che la consegna delle candidature avvenga in occasione di apposita assemblea.
2. Le candidature a coordinatore comunale devono essere:
- corredate da un documento programmatico-organizzativo;
- sottoscritte da un numero di iscritti non inferiore al 25% e non superiore al 40% degli iscritti aventi diritto di voto. Nei comuni con più di 200 iscritti le firme minime richieste sono comunque 50. Ogni iscritto potrà firmare per una sola candidatura. In caso di firma plurima verrà considerata valida
quella presentata per prima.
3. Al momento dell’indizione del congresso il presidente provinciale renderà noto il numero totale degli iscritti aventi diritto di voto.
4. E’ compito di chi organizza il congresso (articolo 3 comma 1 e 2) verificare che le candidature a coordinatore siano di soggetti regolarmente iscritti, in linea con il codice etico e con i requisiti del presente regolamento (comma 2 del presente articolo, articolo 2 comma 4), pena l'esclusione dalla
competizione.
5. Laddove la consegna delle candidature avvenga in occasione
dell’assemblea di cui al precedente comma 1-bis, nel caso in cui vi sia un’unica candidatura alla carica di coordinatore comunale e un numero di candidature a componenti del coordinamento comunale pari al numero dei componenti elettivi, come disposto dall’articolo 1 comma 5, si potrà procedere all’immediata ratifica dei nominativi, senza svolgimento del congresso comunale.
Art. 5
(Svolgimento del congresso)
1. Il congresso dovrà svolgersi in un luogo adeguato rispetto al numero di iscritti. Dovrà essere un luogo pubblico o aperto al pubblico e con libero accesso, nel territorio comunale. Potranno essere invitate al dibattito le autorità istituzionali e i rappresentanti socio-economici della città nonché i
rappresentanti dei partiti alleati.
2. Dovrà essere dedicato al dibattito uno spazio di tempo adeguato e sufficiente per far intervenire tutti i richiedenti. Solo al termine del dibattito si potranno aprire le votazioni alle quali deve essere dedicato un tempo pari ad almeno un’ora fino a 20 iscritti, minimo a 2 ore per quelli con più di 20 iscritti.
3. Per poter essere eletti al coordinamento comunale è necessario presentare la propria candidatura al presidente del congresso entro la fine del dibattito attraverso l’apposito modulo predisposto dal Dipartimento Organizzazione.
4. Se si è presentato un solo candidato alla carica di coordinatore si potrà procedere per acclamazione per la sua elezione. Si dovrà procedere alla votazione per i soli componenti del coordinamento se saranno pervenute
candidature in un numero maggiore del numero degli eleggibili, altrimenti si potrà procedere per acclamazione anche per il coordinamento.
5. In caso di più candidati alla carica di coordinatore, il miglior perdente sarà eletto nel coordinamento di circolo a condizione che abbia raccolto almeno il 20% dei voti.
6. Le liste degli aventi diritto vengono fornite dal presidente provinciale opportunamente vidimate al presidente del congresso secondo le direttive
impartite dal Dipartimento Organizzazione.
7. I candidati si impegnano preventivamente ad accettare quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 6
(Svolgimento delle elezioni)
1. Si vota previa identificazione attraverso documento che verrà annotato sulle liste elettorali.
2. A ciascun elettore verrà consegnata una scheda nella quale è previsto sia lo spazio per il candidato a coordinatore che, se previsto, lo spazio per esprimere il voto per i candidati a componente del coordinamento.
3. L’elettore potrà esprimere il proprio voto scrivendo il nome del candidato coordinatore e/o il nome del candidato al coordinamento.
4. Al termine delle votazioni si dovrà procedere immediatamente allo spoglio in pubblico.
5. Risulterà eletto il candidato coordinatore che avrà raccolto il maggior numero di voti.
6. I risultati dovranno essere trasmessi utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Dipartimento Organizzazione entro 12 ore al presidente provinciale, al coordinatore regionale e al Dipartimento Organizzazione attraverso le caselle di posta elettronica dedicate. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità continuativa di
iscrizione, in caso di ulteriore parità risulterà eletto il più giovane di età.
7. La parte elettiva del coordinamento verrà eletta rispettando la graduatoria di preferenze raccolte dai candidati. La convalida degli eletti verrà effettuata dalla Segreteria Regionale dei Congressi entro 7 giorni dallo svolgimento delle elezioni. In caso di candidati che siano incompatibili e/o
incandidabili ai sensi dello Statuto o del Codice Etico, si procederà alla loro sostituzione scorrendo la graduatoria dei non eletti secondo l’ordine di preferenza, se vi sono nomi disponibili. In assenza, si procederà per cooptazione a cura del coordinatore comunale.

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